Violenza. L'obbligo di evitare ogni possibile contatto esiste anche se è la vittima a cercare l’indagato - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 febbraio 2025 n. 4936

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La disposizione dell'art. 282 ter cod. proc. pen., completando il sistema di tutela adottato dall'art. 282 bis cod. proc. pen., introduce una misura che ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito.
L'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciò perché la misura cautelare in questione - per quanto incida sensibilmente sulla libertà di movimento dell'indagato - presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato, che vedrà una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l'alternativa rappresentata dalle misure cautelari custodiali ex artt. 284 e ss. cod.


Diritto penale - Violenza di genere – Obbligo di allontanamento – Braccialetto elettronico – Volontà della vittima di violare l’obbligo di avvicinamento - Scriminante - Rif. Leg. artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul

editor: Cianciolo Valeria