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Azione risarcitoria: la qualità di erede della parte convenuta in giudizio va provata. Tribunale di Avezzano, sent. 28 gennaio 2025

Venerdì, 7 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Responsabilità
Tribunale di Avezzano sentenza 28.01.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La parte che ha evocato in giudizio i chiamati all'eredità è gravata dell'onere di provare la qualità di erede e non solo di mero chiamato all'eredità. Il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salva la possibilità di darne prova con qualsiasi mezzo nel caso in cui questi manchino o siano andati distrutti od omettano la registrazione di un atto

Rif. Leg. Art. 565, 2947 c.c.

Azione Risarcitoria – Successione nel processo – Qualità di erede – Prescrizione

Davanti al Tribunale di Avezzano viene impugnata la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da parte attrice a causa del taglio di alberi non autorizzato e dall'uso di un caterpillar sul proprio fondo per maturata prescrizione quinquennale, potendosi avere riguardo solo all'effetto interruttivo prodottosi in conseguenza della notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo, ormai estinto in ragione della tardività della riassunzione in seguito al decesso del convenuto e del terzo chiamato.

Preliminarmente, si dichiara l’inammissibilità dell’azione essendo stato notificato l'appello nei confronti di un soggetto privo della qualità di erede del convenuto, senza che da ciò consegua l'inammissibilità dell'intero gravame, non ricorrendo, con riguardo all'impugnazione proposta nei confronti delle altre parti appellate costituite, un'ipotesi di cause inscindibili.

Con riguardo alla decisione del primo giudice che ha ritenuto estinto il primo giudizio originariamente incardinato dall'appellante dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo per maturata prescrizione della pretesa risarcitoria nei confronti dei convenuti, dalle emergenze processuali il Tribunale non può ritenere che l'appellante abbia dimostrato la tempestività della riassunzione e pertanto conseguentemente conferma la decisione del primo giudice in ordine alla ritenuta estinzione del giudizio risarcitorio.

L’appello viene rigettato. 

editor: Fossati Cesare