Responsabilità professionale dell’avvocato che instaura tardivamente l’azione di disconoscimento della paternità. Tribunale di Brescia, Sent. 20 gennaio 2025
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La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nel caso di specie l'avvocato, per un'attività professionale negligente nei confronti del cliente richiede la dimostrazione del danno e del nesso causale tra il comportamento del professionista e il pregiudizio subito dal cliente. Quindi, anche laddove il professionista abbia commesso un errore, non sussiste un'automatica responsabilità dello stesso ovvero un automatico diritto al risarcimento in favore del cliente essendo la responsabilità dell'avvocato configurabile solo nel caso in cui - eseguita una valutazione prognostica - sia possibile asserire con certezza che senza l'errore il cliente avrebbe ottenuto il risultato sperato.
Conforme. Cass. 15743/2024
Rif. Leg. Artt. 1176, 1218, 2236 c.c.
Separazione personale – Disconoscimento della paternità – Mandato professionale – Responsabilità professionale
La vicenda de qua si sostanzia in un’azione risarcitoria promossa da un cliente nei confronti del proprio legale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del deposito tardivo dell’istanza di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e per l’omessa eccezione dell’incapacità di testimoniare nei confronti della figlia, escussa nel contesto del procedimento di separazione coniugale.
Parte attrice deduceva altresì che il legale aveva predisposto tardivamente l'atto di citazione in merito all'azione di disconoscimento di paternità di una delle due figlie e che tale procedimento si era concluso con una dichiarazione di intervenuta prescrizione dell'azione con condanna del padre alla refusione delle spese legali nei confronti della figlia e della ex moglie. Chiedeva altresì la ripetizione della somma versata a titolo di compenso professionale.
Il Tribunale rileva che nel caso di specie la censura circa la mancata eccezione di incapacità a testimoniare della figlia non coglie nel segno né quanto testimoniato dalla figlia durante il giudizio di separazione ha influito sulla decisione della causa.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata opposizione avverso il "provvedimento ingiusto di assegnazione della casa coniugale emesso dal Presidente in difetto dei presupposti di legge " il Giudice, sulla base delle emergenze istruttorie, non ritiene raggiunta la prova, secondo la regola "del più probabile che non", che, in caso di reclamo, la Corte di Appello di Brescia avrebbe senz'altro riformato il provvedimento sfavorevole al cliente assegnando a lui stesso la casa.
La domanda attorea di risarcimento va respinta anche per assenza di prova del danno, patrimoniale e non.
Per quanto concerne la doglianza sul deposito tardivo della domanda di disconoscimento della paternità della secondogenita, il Tribunale rileva che, in sede istruttoria, durante l'esperimento dell'interrogatorio formale, è emerso che il convenuto era stato reso partecipe dei dubbi sulla paternità di una delle due figlie sin dai primi colloqui con il cliente.
Il professionista incaricato ha incardinato l’azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 un anno dopo la scoperta, né nella stessa attività preparatoria e di predisposizione dell'atto ha adeguatamente approfondito una questione rilevabile anche d'ufficio senza formulare capitoli di prova coerenti e senza aver dato atto di aver richiesto al cliente puntuali spiegazioni sul punto.
Tali elementi provano l'inadempimento del convenuto e fondano la richiesta di risarcimento del danno.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore richiesta di risarcimento di danno da perdita di chance, non essendo stata la condotta del convenuto ad impedire all'attore di conoscere la verità circa l'effettiva paternità della secondogenita, già all'epoca della notifica dell'atto di citazione non accertabile giudizialmente dato il tempo trascorso dalla scoperta degli adulteri.
editor: Fossati Cesare
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