Fruizione abusiva dei permessi ex L. n. 104. Licenziamento per colpa grave o per giusta causa? - Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 3 febbraio 2025, n. 2586
Mercoledì, 5 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Diritto di Famiglia
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Legittimità
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Corretto il licenziamento della lavoratrice che abbia usufruito dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 essendo stato dimostrato che la sua attività era incompatibile con il dovere di assistenza in virtù del quale era stato concesso il permesso.
Il parametro da adottare è dunque quello della verifica della sussistenza di un nesso causale tra l’attività svolta e l’assistenza al disabile, a prescindere dalle modalità e dai luoghi di svolgimento della stessa.
La condotta del lavoratore, distorsiva della funzione assistenziale del permesso per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi di abuso del diritto solo quando il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile sia completamente assente, privando ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, ed integrandosi un’indebita erogazione dell’indennità anticipata dal datore, ma sostanzialmente a carico dell’ente di previdenza, oltre che uno sviamento dell’intervento assistenziale.
Ai fini di verificare la sussistenza della colpa grave che consente il licenziamento della lavoratrice in periodo di gestazione o puerperio, e che, per l'indicato connotato di gravità è diversa dalla giusta causa e dal giustificato motivo soggettivo, nonchè dalla colpa prevista dalla disciplina collettiva per generici casi d'infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto, è necessario accertare, oltre che la ricorrenza di giusta causa di recesso, la sussistenza di quella colpa specificamente prevista, da provarsi dal datore di lavoro, nella condotta della lavoratrice, in ciò tenendosi conto del comportamento complessivo della lavoratrice stessa.
La "colpa grave" ricorre nel caso in cui la lavoratrice ponga in essere fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2119 c.c.
Il comportamento gravemente colpevole della lavoratrice costituisca nel contempo giusta causa di risoluzione del rapporto e quindi testualmente va esclusa una qualsiasi rilevanza della "giusta causa" nella quale sia assente l'elemento della "colpa grave".
Sotto tale profilo, la Corte d’Appello ha errato e sul punto, è stato accolto il motivo di ricorso della lavoratrice.
Permessi ex Legge 104 – Fruizione fraudolenta dei permessi per assistenza ai portatori di handicap- Licenziamento per giusta causa – Divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza - Rif. Leg. art. 54 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; artt. 2118 e 2119 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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