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Rito famiglia ante- Cartabia. I provvedimenti del G.I. non sono reclamabili - Cass. Civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2025 n. 2299

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2025 n. 2299 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva.
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa.
Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.


Processo civile – Rito famiglia ante Cartabia -Provvedimenti temporanei - Pronuncia della sentenza non definitiva - Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Assegnazione della casa familiare - Concreta capacità lavorativa - Handicap grave – Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 101, 112, 156, 163 c. 3 n. 2), 164, 331, 708 e 709 c.p.c.; artt. 4 e 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; artt. 2 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria