La Corte d’Appello è competente a decidere sulla questione relativa all’iscrizione scolastica dei figli minori. Tribunale di Reggio Emilia, sent. 22 novembre 2024
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E’ inammissibile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c., la proposizione di domanda per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale promossa nanti il Tribunale qualora sia pendente nanti la Corte d’Appello il procedimento di reclamo avverso l’ordinanza che ha pronunciato sui provvedimenti ex art. 337-ter c.c. - intendendosi per “procedimento in corso” un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale - e ciò ancora più nel caso di sopravvenienza, in pendenza della lite, di particolari fatti che determinino l’esaurimento di ogni ragione sostanziale di contesa fra le parti o di ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione.
Rif. Leg. Artt. 38, 473-bis.24, 473-bis.38; Art. 337-ter c.c.
Attuazione delle misure – Esercizio della responsabilità genitoriale - Competenza – Inammissibilità – Cessazione della materia del contendere
Con ricorso ex art. 473-bis.38, ultimo comma, c.p.c., è stata proposta tempestiva opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica con cui è stato dichiarata inammissibile l’istanza presentata dalla madre per l’iscrizione scolastica dei figli minori, sia perché non proposta davanti al giudice del procedimento in corso, sia perché tutte le decisioni riguardanti l’istruzione dei minori è stata affidata, con decreto reso dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., al Servizio Sociale competente per territorio.
L’opposizione è ritenuta infondata e viene respinta.
Preliminarmente si rileva che nel caso di domanda ex art. 473-bis.38 c.p.c. si tratta di competenza funzionale, in relazione alla quale non rileva l’assenza di eccezioni di parte nel procedimento, nè è soggetta alle preclusioni ex art. 38 c.p.c. (cfr. Cass. 15618/2015 e Cass. 6603/1996).
Nella fattispecie, il conflitto genitoriale sull’iscrizione scolastica dei minori non può essere risolto nel procedimento così instaurato, in quanto, oltre ad essere stata la decisione già assunta dai Servizi Sociali affidatari, l’eventuale trasferimento presso gli istituti scolastici prescelti presuppone una pronuncia in separato procedimento già pendente, il quale, essendo in diverso stato, non può essere riunito. In quest’ultimo procedimento va portata la richiesta della madre di sospensione della frequentazione padre-figli.
In ragione dell’assoluta novità della questione trattata è giustificata la compensazione delle spese di lite.
editor: Fossati Cesare
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