Rigettata la domanda di assegno divorzile formulata tardivamente e in assenza di presupposti. Corte d’Appello di Lecce, Ord. 26 novembre 2024
Le domande di contributo economico in favore del coniuge formulate in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta vanno proposte, a pena di decadenza, nei termini perentori stabiliti per la costituzione in giudizio. Trattandosi di termini a ritroso scontano la scadenza anticipata al primo giorno non festivo antecedente a quella coincidente con il giorno festivo e nel caso quest’ultimo coincida con il sabato è inammissibile lo slittamento al lunedì successivo, come invece avviene in riferimento ai termini di impugnazione
Rif. Leg. Art.473-bis.19, 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Costituzione in giudizio – Termini perentori – Assegno divorzile – Presupposti
La Corte d’Appello di Lecce accoglie il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva riconosciuto in via provvisoria l’assegno divorzile chiesto dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata ventinove giorni prima della data fissata per l’udienza.
Viene accolto il primo motivo di impugnazione volto a censurare la decisione di primo grado, laddove non ha rilevato la tardività della domanda di assegno divorzile formulata ut supra e tempestivamente eccepita.
Peraltro, trattandosi di domande relative a contributi economici in favore del coniuge, non possono trovare applicazione i principi stabiliti dall’art. 473-bis.19 c.p.c., in quanto non si verte in tema di diritti indisponibili, né, nella fattispecie, si sono verificati mutamenti delle circostanze a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Le condizioni su cui si fonda la richiesta della resistente sono basate su fatti pregressi in relazione ai quali non è mai stata formulata alcuna domanda di natura economica; mancano altresì riscontri sulla effettiva anzianità contributiva e sulla partecipazione al patrimonio familiare o alla presenza di pregiudizio imminente e concreto.
editor: Fossati Cesare
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