L'asfissiante "corteggiamento" non gradito è stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. 30 gennaio 2025 n. 3875
![]() |
E’ radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte.
Il reato di stalking si integra anche con molestie reiterate ed invasione della sfera privata della persona offesa, mediante invio ad essa, per anni e con elevata frequenza, di innumerevoli messaggi, tanto più se contenenti un profluvio di apprezzamenti, anche grevi e di natura sessuale, non graditi dal destinatario.
L'asfissiante "corteggiamento", consistito nel pressante, reiterato a lungo nel tempo e greve - stanti gli espliciti riferimenti sessuali, indirizzati a chi, legata sentimentalmente ad altra persona, aveva espresso chiaramente di non gradire siffatta condotta - invio di messaggi, tanto più se corredato da ulteriori elementi (citofonate all'abitazione della persona offesa, appostamenti per incontrarla, tentativi di parlare alla medesima, deduzione sulla consapevolezza, da parte dell'agente, dei suoi movimenti e degli incontri fatti) è teoricamente idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia ovvero ad ingenerare un fondato timore che lo smodato desiderio dell'agente metta a rischio l'incolumità della persona offesa o, ancora, costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita per sottrarsi al rischio di incontrare l'agente.
Stalking – Perdurante e grave stato di ansia – Corteggiamento invasivo - Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
Giovedì, 30 Gennaio 2025
Valido l’arresto del maltrattante se la sua incapacità non è evidente ... |
Martedì, 28 Gennaio 2025
Accesso abusivo ad un sistema informatico e scriminante - Cass. Pen., Sez. ... |
Venerdì, 24 Gennaio 2025
Il vizio parziale di mente esclude il dolo del reato di violazione ... |
Venerdì, 24 Gennaio 2025
L’esercizio della genitorialità scomposto può configurare lo stalking - Cass. Pen., Sez. ... |