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Separazione. Occorre tenere conto della concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2025 n. 234

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 gennaio 2025 n. 234 - Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.


Addebito della separazione - Assegno di mantenimento - Casa coniugale - Assegnazione in sede di separazione o divorzio al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento - Natura di diritto personale di godimento – Sussistenza – Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 112, 132 e 473-bis.51 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria