L’allontanamento dalla casa familiare non è motivo di addebito della separazione qualora non abbia incidenza causale sulla crisi coniugale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 gennaio 2025, n. 2007
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L'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, purché abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile; l’incidenza causale va esclusa quando il giudice del merito, al quale solo spetta il potere – dovere di scegliere gli elementi di prova, con valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità, abbia ritenuto l’allontanamento concordato tra i coniugi di carattere non definitivo, e qualora abbia appurato che la relazione extraconiugale del marito è stata intrattenuta successivamente all’insorgere della crisi.
Conf. Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016
Rif. Leg. Artt. 151, 2697 c.c.
Addebito separazione – Efficacia causale – Onere della prova
Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, rigettato l'appello principale del marito e accolto quello incidentale della moglie, ha ritenuto che la separazione fosse da addebitare a reiterate condotte offensive e maltrattanti del primo nei confronti della seconda, tali da costituire violenze fisiche e verbali di un coniuge ai danni dell'altro.
La sentenza impugnata ha valorizzato in termini causali, ai fini dell'intollerabilità della convivenza, il clima di tensione e di ripetute offese che si era generato per effetto di comportamenti attribuibili al marito, escludendo l’incidenza causale del comportamento posto in essere dalla moglie che ha iscritto la figlia a scuola a Torino, così allontanandola dalla casa coniugale.
Tali determinazioni, rientranti nel potere-dovere del giudice del merito, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, fondato su valutazioni in fatto incensurabili dalla Corte di Cassazione.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove il giudice proceda a una ricostruzione dei fatti differente da quella prospettata dalle parti, a condizione che la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e sia fondata su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio e oggetto di contraddittorio. Assorbiti gli ultimi due motivi, il ricorso viene rigettato con spese regolate dalla soccombenza.