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L’allontanamento dalla casa familiare non è motivo di addebito della separazione qualora non abbia incidenza causale sulla crisi coniugale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 gennaio 2025, n. 2007

Cass. civ., Sez. I, Est. D'Acquino, Ord., 28.01.25, n. 2007 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, purché abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile; l’incidenza causale va esclusa quando il giudice del merito, al quale solo spetta il potere – dovere di scegliere gli elementi di prova, con valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità, abbia ritenuto l’allontanamento concordato tra i coniugi di carattere non definitivo, e qualora abbia appurato che la relazione extraconiugale del marito è stata intrattenuta successivamente all’insorgere della crisi.

Conf. Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016

 

Rif. Leg. Artt. 151, 2697 c.c.

 

Addebito separazione – Efficacia causale – Onere della prova

 

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, rigettato l'appello principale del marito e accolto quello incidentale della moglie, ha ritenuto che la separazione fosse da addebitare a reiterate condotte offensive e maltrattanti del primo nei confronti della seconda, tali da costituire violenze fisiche e verbali di un coniuge ai danni dell'altro.

La sentenza impugnata ha valorizzato in termini causali, ai fini dell'intollerabilità della convivenza, il clima di tensione e di ripetute offese che si era generato per effetto di comportamenti attribuibili al marito, escludendo l’incidenza causale del comportamento posto in essere dalla moglie che ha iscritto la figlia a scuola a Torino, così allontanandola dalla casa coniugale.

Tali determinazioni, rientranti nel potere-dovere del giudice del merito, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, fondato su valutazioni in fatto incensurabili dalla Corte di Cassazione.

Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ove il giudice proceda a una ricostruzione dei fatti differente da quella prospettata dalle parti, a condizione che la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e sia fondata su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio e oggetto di contraddittorio. Assorbiti gli ultimi due motivi, il ricorso viene rigettato con spese regolate dalla soccombenza. 

editor: Fossati Cesare