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Ordini di protezione: il decreto che pronuncia sul reclamo non ha efficacia di giudicato. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 28 gennaio 2025, n. 2012

Cass. civ., Sez. I, Ord. 28.01.2025, n. 2012 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il decreto emesso in tema di tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, con il quale si accolga o meno l'istanza di allontanamento dalla casa familiare, ove emesso in sede di reclamo, non è impugnabile per cassazione, né con ricorso ordinario né con ricorso straordinario. Attesa l'assenza di decisorietà del suddetto provvedimento, lo stesso non ha attitudine al giudicato, ma ha piuttosto la natura di elemento di prova, producibile in appello, non operando nel giudizio di separazione, come in quello di divorzio, i limiti posti dall'art. 345  c.p.c..

Rif. Leg. Artt. 345, 473-bis.69 c.p.c.; Art. 2909 c.c.

Ordini di protezione – Decisorietà del reclamo – Ricorribilità per Cassazione – Giudicato – Documenti nuovi – Procedimento in appello

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte di Appello di Roma la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di separazione con addebito al marito, in quanto non provata.

La Corte di merito ha ritenuto di non considerare, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, il decreto della Corte di Appello emesso inter partes a conferma del decreto di allontanamento pronunciato dal Tribunale per i Minorenni, ritenuto documentazione che avrebbe potuto essere prodotta in primo grado e pertanto inammissibile in sede di gravame.

La pronuncia, nella parte in cui ha omesso di valutare come elemento di prova tale decreto, non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui gli elementi di prova vanno valutati secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante, per poi essere oggetto di successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, al fine di cogliere e apprezzarne il loro quadro complessivo (Cfr. Cass., n. 22003/2022), soprattutto laddove gli elementi di prova traggano origine dal medesimo contesto (nella specie, familiare).

La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio per nuovo esame degli elementi di prova relativi alla domanda di addebito della separazione al marito e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare