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La permanenza presso la scuola materna va valutata in base alla specifica condizione del minore. T.A.R. Brescia, sentenza 16 ottobre 2024

Giovedì, 30 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Scuola | Minori | Merito
TAR Brescia, sez. II, sentenza 16.10.24, n. 815 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ possibile derogare alle disposizioni di legge inerenti all’obbligo scolastico in presenza di ragioni espressamente tipizzate, risultando così consentita la permanenza degli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell'infanzia anche oltre il limite anagrafico stabilito e per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria. Ciò avviene sulla base di una valutazione, da effettuarsi caso per caso, della condizione reale ed effettiva del minore e postula una sovraordinazione del diritto alla salute rispetto a quello all’istruzione, non in un’ottica di alternativa ma di necessaria complementarietà: il recupero di salute del bambino gli consente di istruirsi e il percorso scolastico ne potenzia il recupero di salute.

Rif. Leg. Art. 2, 3, 32, 34 e 38 Costituzione; Art. 2, comma 1, lett. f), L. 28 marzo 2003, n. 53; Artt. 12, 13, 14 Legge 5 febbraio 1992 n.10

Obbligo scolastico – Limiti temporali – Deroga - Disabilità del minore – Valutazione caso per caso

Il T.A.R. di Brescia accoglie il ricorso promosso dai genitori di un minore affetto da una particolare disabilità, i quali, sulla base dei pareri medico-sanitari, chiedono il trattenimento del figlio alla scuola dell'infanzia per un altro anno scolastico, oltre a quello già concesso, posticipando ulteriormente l'iscrizione alla scuola primaria.

Il Tribunale evidenzia che la concessione della deroga all’obbligo scolastico non incontra preclusioni normative assolute, essendo basata sull’esame della specifica situazione di ogni singolo minore. Tale deroga è ammessa in presenza di particolari esigenze di salute che consentono agli alunni di trattenersi anche oltre il limite anagrafico presso la scuola dell'infanzia e per tutto il tempo necessario ad acquisire i prerequisiti per la scuola primaria sulla base di una valutazione caso per caso delle reali condizioni del minore.

Le ragioni della deroga sopra indicata, che devono ritenersi di carattere eccezionale e, come tali, di stretta interpretazione, si fondano sull’esigenza di bilanciamento di due diritti di rilevanza costituzionale, ovvero il diritto-dovere all’istruzione scolastica ed il diritto alla salute, con valutazione rimessa all’amministrazione che concreta la deroga.

Nella fattispecie, ritiene il Collegio che, alla luce delle evidenze sanitarie documentalmente provate ed allegate al ricorso, non sussistano in capo al minore i necessari prerequisiti per accedere alla scuola primaria, quanto piuttosto le condizioni per una posticipazione della relativa iscrizione.

editor: Fossati Cesare