Divorzio. Violazione delle regole di ermeneutica nell’interpretazione dell’accordo dei coniugi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 gennaio 2024 n. 1985
Nel corso di un giudizio di separazione personale, i coniugi possono validamente regolamentare con un accordo transattivo interessi di carattere patrimoniale per la composizione del relativo contrasto.
In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.
Rapporti patrimoniali fra i coniugi – Pattuizione a latere - Accordo transattivo - Interpretazione del contratto – Connessione delle clausole - Mancato avveramento della condizione - Rif. Leg. artt. 1355, 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ.; art. 12, comma 1, delle preleggi
editor: Cianciolo Valeria
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