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L’identità di genere del cliente non è un dato necessario per l’acquisto di un titolo di trasporto - CGUE, Sez. I, Sent., 9 gennaio 2025, causa C‑394/23

CGUE, Sez. I, Sent., 9 gennaio 2025, causa C‑394/23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il RGPD prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito: ciò si verifica, in particolare, quando è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Per quanto riguarda la prima di queste due giustificazioni, affinché un trattamento di dati possa essere considerato necessario all’esecuzione di un contratto, esso deve essere oggettivamente indispensabile al fine di consentire la corretta esecuzione dello stesso. In tale contesto, una personalizzazione della comunicazione commerciale fondata su un’identità di genere presunta in funzione dell’appellativo del cliente non sembra essere oggettivamente indispensabile per consentire la corretta esecuzione di un contratto di trasporto ferroviario. Infatti, l’impresa ferroviaria potrebbe optare per una comunicazione basata su formule di cortesia generiche, inclusive e prive di correlazione con la presunta identità di genere dei clienti, il che costituirebbe una soluzione praticabile e meno invasiva.


Rinvio pregiudiziale - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Minimizzazione dei dati - Liceità del trattamento - Dati relativi all’appellativo e all’identità di genere - Vendita online di titoli di trasporto - Diritto di opposizione; Rif. Leg. Regolamento (UE) 2016/679 

editor: Ferrandi Francesca