Ordine di protezione e affidamento al Servizio a tutela della minore vittima della violenza paterna. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 28 gennaio 2025
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Considerato il comportamento del padre, fortemente controllante, denigratorio e financo violento, che ha cagionato nella minore uno stato depressivo e ansioso, un pregresso mutismo selettivo e una forte sofferenza fisica, manifestatasi anche con rigurgiti notturni, rilevata altresì la fragilità della figura materna, incapace di assumere alcuna iniziativa a protezione della figlia, va disposto l’affidamento della minore al Servizio Sociale competente per territorio affinché proceda alla collocazione in protezione della predetta, unitamente alla madre, nonché l’allontanamento del padre, previamente sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale, dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla figlia e alla madre, nonché ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, e con divieto di ogni altra forma di contatto che non sia previamente autorizzata e regolamentata dal Servizio o dal Tribunale.
Rif. Leg. Artt. 333, 336 c.c.; Art. 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.7, 473-bis.15, 473-bis.69 c.p.c.
Violenza verbale – Pregiudizio minore – Affidamento ai Servizi Sociali – Provvedimenti a tutela del minore – Ordini di protezione
Il Tribunale per i Minorenni di Genova emana ordini di protezione a tutela della minore che da anni subisce la condotta paterna fortemente maltrattante, in quanto denigratoria, controllante e violenta verbalmente, nonché, in un episodio, anche fisicamente.
Il Tribunale, rilevate altresì le segnalazioni dell’istituto scolastico che in passato, ravvisata la forte difficoltà e fragilità della minore, peraltro affetta da discalculia, ha predisposto un intervento di sostengo psicologico efficace, ma poi interrotto in ragione della contrarietà del padre, ritiene necessario e urgente intervenire con ordini di protezione e con la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del padre, disponendo l’affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente incaricato di provvedere alla messa in protezione della madre e della figlia, ed eventualmente anche del figlio maggiore, ancora minorenne, ma in relazione al quale non sono state avanzate richieste dal Pubblico Ministero, dopo avere sentito la sua volontà. Dispone altresì procedersi all’ascolto della minore, rappresentata dal Curatore Speciale nominato, e del fratello.
editor: Fossati Cesare
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