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Testamento. L'indisponibilità dell’originale del documento è superata dagli esiti della C.T.U. - Cass. Civ., Sez. II, ord. 15 gennaio 2025 n. 1012

Mercoledì, 29 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 15 gennaio 2025 n. 1012 – Pres. Falaschi, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento
Quanto all'audizione dei periti, per il disposto dell’art. 116 c.p.c. in tema di libera valutazione delle prove, salvo che non abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente gli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
 
La presenza di solchi ciechi nello scritto è risultata non decisiva alla luce dei plurimi elementi di conferma dell'autenticità della scheda.

Successione – Difetto di sottoscrizione - Invalidità del testamento - CTU –Errore del consulente - Omessa ammissione della prova testimoniale - Libera valutazione delle prove - Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.; artt. 96, 112, 115, 116, 183, 7 co., e 380-bis cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria