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Il percorso di transizione di genere non necessita di intervento chirurgico - Tribunale di Nola, Sez. II, sent. 14 gennaio 2025 n. 85

Martedì, 28 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Rettificazione di sesso | Diritti della persona | Merito Sezione Ondif di Nola
Tribunale di Nola, Sez. II, sentenza 14 gennaio 2025 n. 85 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Poiché l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale è irragionevole, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost.

Rettificazione di attribuzione del sesso – Intervento chirurgico – Percorso di transizione di genere- Identità della persona - Rif. Leg. art. 3 e 32 Cost.; art. 1 della Legge 14 aprile 1982, n. 164; art. 31 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

editor: Cianciolo Valeria