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Viola l’art. 8 CEDU obbligare il coniuge ad ottemperare ai doveri sessuali - Corte EDU, Sez. V, 23 gennaio 2025 n. 13805

Corte EDU, Sez. V, 23 gennaio 2025 n. 13805 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ha ritenuto che la riaffermazione del principio dei doveri coniugali e il fatto che il divorzio era stato pronunciato in quanto la ricorrente aveva cessato ogni rapporto sessuale con il marito, costituissero interferenze nel suo diritto al rispetto della vita privata, nella sua libertà sessuale e nel suo diritto all'autonomia fisica.

“…A questo proposito, è vero che la giurisprudenza nazionale non considera il rifiuto di avere rapporti sessuali come illecito. Lascia ai giudici il compito di stabilire se questo rifiuto sia sufficiente a caratterizzare una grave o ripetuta dei doveri e degli obblighi del matrimonio che giustifichi il divorzio. Ammette inoltre che alcune circostanze come l'età, lo stato di salute o il carattere abusivo o violento del coniuge sono tali da giustificare l'inadempimento dei doveri coniugali.
La Corte ricorda che qualsiasi atto sessuale non consensuale costituisce una forma di violenza sessuale.
Ha inoltre costantemente affermato che, dal punto di vista dell'articolo 8 da solo o in combinato disposto con l'articolo 3, gli Stati contraenti devono stabilire e attuare un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da individui privati
La Corte ha ritenuto che l'obbligo in questione non garantisce il libero consenso ai rapporti sessuali all'interno della coppia. Questa norma di legge ha una dimensione normativa nei confronti dei coniugi nella conduzione della loro vita sessuale.
Inoltre, la sua inosservanza comporta conseguenze giuridiche.
Da un lato, il rifiuto di sottomettersi ai doveri coniugali può essere punito, alle condizioni stabilite dall'articolo 242 del Codice civile, e giustificare la concessione del divorzio, come nel caso di specie. D'altro canto, può comportare un'azione di risarcimento danni.”

La Corte ha concluso che la riaffermazione del principio dei doveri coniugali e la concessione del divorzio per colpa esclusiva della ricorrente non erano basate su ragioni pertinenti e sufficienti e che i tribunali nazionali non avevano assicurato un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco.
Ne consegue che vi era stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.


Divorzio per colpa – Libertà e autodeterminazione della persona – Diritto alla vita privata e familiare -  Rif. Leg. art. 8 CEDU

editor: Cianciolo Valeria