Affidamento dei minori ai Servizi in ragione delle rilevanti fragilità genitoriali. Corte d’Appello di Genova, sent. 23 gennaio 2025
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Premessa la distinzione tra affidamento ai Servizi Sociali con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione della responsabilità genitoriale, nella forma del “mandato di vigilanza e supporto”, e l’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, va confermata la misura dell’affidamento ai Servizi qualora, all’esito del giudizio, non risulti che i genitori abbiano intrapreso e coltivato alcun fruttuoso percorso terapeutico al fine di superare le criticità evidenziate dalla Consulenza Tecnica espletata nel corso del procedimento di primo grado, risultando, tale regime, quello più rispondente all’interesse dei minori, anche in considerazione dell’età, pur mantenendone la collocazione presso la madre.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.; Artt. 392, 473-bis. 30 c.p.c.
Affidamento ai Servizi Sociali – Rifiuto genitoriale – Interesse dei minori – Recupero genitoriale
La Corte d’Appello di Genova provvede oggi sul ricorso in riassunzione promosso all’esito del procedimento di Cassazione che aveva censurato la sentenza pronunciata dalla Corte di merito, la quale conteneva connotazioni limitative della responsabilità genitoriale senza peraltro specificare i compiti attribuiti ai Servizi Sociali, senza avere previsto la nomina di un Curatore Speciale in rappresentanza dei minori, nei confronti dei quali non si era disposto l’ascolto.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Genova, emendate le cause di nullità della sentenza mediante la nomina del curatore speciale e l’ascolto dei minori, rigetta la domanda di affidamento esclusivo alla madre, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale che ha disposto l’affidamento ai Servizi Sociali competenti per territorio. Ciò sulla scorta delle risultanze della CTU svolta in primo grado che ha evidenziato carenze in entrambi i genitori.
Viene conferito espresso incarico ai Servizi, con corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale, di attuare e proseguire in modo regolare il percorso psicologico per i figli, tenuto conto della ferma volontà dei minori di non incontrare il padre, senza tuttavia escludere del tutto la possibilità di poter giungere, con il tempo, al riavvicinamento, e dovendosi quindi demandare ai Servizi Sociali di valutare il recupero delle piene capacità genitoriali in capo al padre mediante il sostegno psicologico e di gestione della rabbia.
Confermata la decisione assunta dal Tribunale in punto quantificazione dell’assegno di mantenimento nei confronti dei figli con onere a carico del padre.
editor: Fossati Cesare
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