Il vizio parziale di mente esclude il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 22 gennaio 2025 n. 2699

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 22 gennaio 2025 n. 2699 - Pres. Costanzo, Cons. Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove manchi la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo per l'impossibilità di adempiere, a causa dello scadimento delle proprie condizioni psichiche, difetta il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. il giudice deve accertare, per non trasformare la condotta di reato in un mero inadempimento di carattere formale, le effettive condizioni patrimoniali della persona obbligata e la esistenza di situazioni idonee ad incidere sul dolo, escludendolo.Nel caso di specie, ciò che è mancata è proprio la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo per l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, a causa dello scadimento delle sue condizioni psichiche causato dall’abuso di alcol.La S. C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.

Maltrattamenti - Stalking -Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Dolo generico - Vizio parziale di mente – Esclusione del dolo – Rideterminazione della pena - Rif. Leg. artt. 132, 133, 570, comma secondo n. 2, 572, 612, comma secondo, cod. pen

editor: Cianciolo Valeria