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L’esercizio della genitorialità scomposto può configurare lo stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. 22 gennaio 2025 n. 2732

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 22 gennaio 2025 n. 2732 - Pres. Caputo, Cons. Rel. Scordamaglia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.

Nel caso all'esame, peraltro, il rilievo relativo all'esercizio scomposto del diritto alla genitorialità da parte dell'imputato è stato generico, avendo la Corte di merito compiutamente evidenziato come questi non si fosse limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo, ma avesse tenuto una condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d'ansia.

Diritto penale – Stalking – Esercizio della genitorialità - Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; artt. 585 e 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria