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Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Inammissibile l’effetto di criminalizzare la povertà - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 22 gennaio 2025 n. 2702

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 22 gennaio 2025 n. 2702 - Pres. Costanzo, Cons. Rel. Di Giovine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
Occorre pertanto, da parte dei Giudici di merito un accertamento individualizzato, evidenziando come l'intento di sottrarsi ai propri obblighi rappresenti elemento qualificante del reato, che va adeguatamente valorizzato in sede interpretativa perché la fattispecie, posta a tutela della famiglia e, nella specie, dei minori, non si trasfiguri in un reato formale, di mera disobbedienza all'autorità giudiziaria civile, producendo il conseguente, inammissibile effetto di criminalizzare la povertà.


Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Gravità del reato – Bilanciamento degli interessi – Dolo "particolarmente intenso" – Particolare tenuità del fatto - Rif. Leg. artt.131-bis, 133, 163, 164, 570-bis cod. pen.; art. 415-bis cod. proc. pen. ; artt. 27, commi 2 e 3, Cost.

editor: Cianciolo Valeria