Convivenza e negozio fiduciario - Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, sent. 17 gennaio 2025 n. 114
Si ringrazia Gabriella Stomaci, Avvocata del foro di Firenze, per la segnalazione dell'interessante provvedimento che affronta la spinosa questione dei negozi fiduciari.
Come dico sempre, i familiaristi devono sapere un pò di tutto perchè siamo il pronto soccorso del diritto.
Dobbiamo sapere di assegnazione di case familiari e assegni di mantenimento, ma anche di contratti. E il contratto fiduciario è un tema che negli ultimi anni, spesso riguarda il diritto di famiglia.
Grazie Gabriella!
Ad majora semper!
VC
Giovedì, 23 Gennaio 2025
Giurisprudenza
| Convivenze
| autonomia privata e contrattuale
| Merito
Sezione Ondif di Bologna
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In costanza di una convivenza more uxorio, qualora i due partners concordino che un immobile sia intestato solo formalmente ad uno sottoscrivendo contestualmente una scrittura privata dalla quale emerga che in realtà il suddetto immobile è in comproprietà, si è al cospetto di un negozio fiduciario. Pertanto, in forza di tale qualificazione, e’ esperibile l’esecuzione in forma specifica e non la risoluzione del contratto nel caso in cui, la parte non intestataria richieda l’acquisizione del 50% della proprietà in adempimento della scrittura privata sottoscritta contestualmente all’atto di compravendita.
La configurazione del contratto fiduciario passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti per cui l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiducianti ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’articolo 1218 il risarcimento del danno.
Convivenza - Negozio Fiduciario - Rif. Leg. artt. 1218 e 2932 cod. civ.
La configurazione del contratto fiduciario passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti per cui l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiducianti ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’articolo 1218 il risarcimento del danno.
editor: Cianciolo Valeria
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