Autorizzazione del TO alla cancellazione del cognome paterno - T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, sent. 14 ottobre 2024 n. 2676

Giovedì, 23 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Minori | Cognome | Merito
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, sentenza 14 ottobre 2024 n. 2676 – Pres. Vinciguerra, Cons. Est. Di Mario per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 316 comma 2 c.c. prevede che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Tra le suddette questioni rientra anche quella del cognome, che - oltre ad essere una questione di particolare importanza - è un diritto soggettivo del minore e non dei genitori e quindi il singolo genitore non può esercitarlo in via esclusiva e diretta, senza il consenso dell'altro coniuge e, in mancanza, senza l'intervento del giudice ordinario competente in materia.


Cognome – Rif. Leg. artt. 262, 316 e 320 cod. civ.; art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 386; artt. 7, 8, 10, 21-quinquies, 21-octies e 21 – nonies della Legge 241/90.

editor: Cianciolo Valeria