Autorizzazione del TO alla cancellazione del cognome paterno - T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, sent. 14 ottobre 2024 n. 2676
L'art. 316 comma 2 c.c. prevede che in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Tra le suddette questioni rientra anche quella del cognome, che - oltre ad essere una questione di particolare importanza - è un diritto soggettivo del minore e non dei genitori e quindi il singolo genitore non può esercitarlo in via esclusiva e diretta, senza il consenso dell'altro coniuge e, in mancanza, senza l'intervento del giudice ordinario competente in materia.
Cognome – Rif. Leg. artt. 262, 316 e 320 cod. civ.; art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 386; artt. 7, 8, 10, 21-quinquies, 21-octies e 21 – nonies della Legge 241/90.
editor: Cianciolo Valeria
|
Domenica, 25 Gennaio 2026
Illegittimo il diniego della Prefettura di cambiamento del nome se non adeguatamente ... |
|
Domenica, 4 Gennaio 2026
Al riconoscimento del figlio naturale non consegue automaticamente l’attribuzione del cognome se ... |
|
Sabato, 3 Gennaio 2026
Cognome del minore e diritto all’identità personale. Ribadita la tutela costituzionale e ... |
|
Venerdì, 2 Gennaio 2026
Adozione in casi particolari: il minore può assumere il solo cognome dell’adottante ... |



