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Affidamento dell’Ente se rispondente all’interesse del minore nel contesto di una realtà familiare altamente disfunzionale. Corte D’Appello di Milano, 9 gennaio 2025

C.d.A. Milano, Est. Pizzi, decreto 9.01.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento dei minori il giudice deve privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre i danni derivanti dalla disfunzionalità dei rapporti familiari; pertanto anche se, di regola, il best interest del minore è soddisfatto disponendo l’affidamento condiviso, che garantisce la compresenza di entrambe le figure genitoriali nonché una stabile consuetudine di vita e salde relazione affettive con entrambi i genitori, vi sono tuttavia situazioni peculiari in cui l’affidamento condiviso non può trovare applicazione, poiché nocivo o contrario all’interesse del minore e in sua vece trova applicazione l’affidamento esclusivo o l’affidamento a terzi, che rimangono dunque rimedi residuali.

Qualora l’incapacità genitoriale riguardi entrambe le parti, si rende necessaria una  limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. con affidamento a terzi della prole, provvedimento, questo, provvisorio e finalizzato a consentire nelle more il recupero delle capacità genitoriale di una o entrambe le parti. Tale misura deve essere intesa, ordinariamente, come provvedimento propedeutico a ristabilire un corretto funzionamento dei rapporti parentali e corrette dinamiche relazionali tra i componenti del nucleo familiare, per tutelare il minore dal pregiudizio subito a causa del suo coinvolgimento nelle distorte dinamiche familiari

Rif. Leg. Artt. 250, 262, 337-ter, 337-quater c.c.; Art. 473-bis. 4, Art. 473-bis.5 c.p.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184

Affido condiviso / esclusivo – Affido a Servizi Sociali – Incarichi – Presupposti – Conflittualità genitoriale – Ascolto del minore

 

La Corte d’Appello di Milano respinge il reclamo promosso avverso il decreto del Tribunale di Como che affidava il minore in via condivisa a entrambi i genitori a condizione che le parti nominassero un Coordinatore Genitoriale, ovvero, qualora tale nomina non intervenisse o venisse successivamente meno l’incarico al Coordinatore Genitoriale, al Comune di residenza materna, disponendo il collocamento del minore in via prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con oneri di mantenimento del figlio a carico dei genitori come da provvedimento.

Preliminarmente la Corte d’Appello ritiene opportuno sostituire il Curatore Speciale già nominato per avere questi mantenuto una posizione pregiudizievole per gli interessi del minore.

Quanto poi all’affidamento, il Collegio ritiene necessaria la misura dell’affido all’Ente in ragione della incomunicabilità totale tra i genitori e della aspra conflittualità del contesto in cui il minore si è visto suo malgrado coinvolto, richiamando, quanto alle modalità, la giurisprudenza di legittimità in ordine alla distinzione tra affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e  mandato di vigilanza e di supporto (Conf. Cass. 21 agosto 2024, n. 23017 est. Reggiani; Cass. 29 novembre 2023, n. 33185, est. Caiazzo; Cass. 15 novembre 2023 n. 32290, est. Russo).

Quanto all’affido esclusivo richiesto dalla reclamante, la Corte ha chiarito che tale misura è prevista in costanza di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario, non essendo ravvisabile nella specie né un giudizio prognostico positivo riguardo alla madre né un giudizio negativo nei confronti del padre.

Neppure si ritiene di attendere la audizione del minore, non presentatosi all’udienza chiamata per tale incombente per motivi di salute -  “ustione da scoppio di petardo alla coscia dx” - in quanto sovraesposto al  conflitto di lealtà in cui è inserito da tempo, ferma, peraltro, l’esigenza di sentirlo.

editor: Fossati Cesare