Disposizioni testamentarie relative alla casa familiare e diritti del coniuge superstite - Corte di appello di Bologna, Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024
Con l'apertura della successione, il coniuge diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, riconosciuto dall'art. 540, 2 comma, c.c., non a titolo successorio derivativo, bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori; inoltre il valore dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano di cui all'art. 540, 2 comma, c.c., deve essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, che spetta in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. Ne scaturisce, come logica conseguenza, che anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare "ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione.
Successioni – Disposizioni testamentarie – Diritto di abitazione alla casa familiare – Diritti del coniuge superstite; Rif. Leg. Artt. 540, 581 e 582 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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