Il compenso del Curatore Speciale del minore va posto a carico dei genitori soccombenti. Tribunale di Pisa, Decreto 9 ottobre 2024
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Premesso che, in considerazione delle peculiarità della figura e del ruolo del Curatore Speciale del minore, il compenso va liquidato come quello di "ausiliario del magistrato" e posto in capo ai genitori, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice in virtù della regola della soccombenza, non può procedersi alla liquidazione una volta che la causa sia definita, posto che una volta regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il Giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione del compenso di un ausiliario, pena l'emissione di un provvedimento abnorme, emesso da un Giudice in carenza di potere, che andrebbe ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo.
Conf. Cass. civ. VI sez., Ord. 3/8/2021 n. 24101
Rif. Leg. Artt. 78, 80, 473-bis.6, 473-bis.8, c.p.c.
Curatore Speciale del minore – Funzioni – Incarico – Compenso – Liquidazione – Soccombenza
- §§
La richiesta avanzata nanti il Tribunale di Pisa costituisce occasione per ripensare al ruolo e alla figura del Curatore Speciale del minore e alle modalità del compenso professionale.
Considerato che, nonostante il silenzio sul punto del legislatore, i Curatori sono, nella maggioranza dei casi, avvocati specializzati nel diritto di famiglia, il cui incarico, in assenza di una norma che preveda la gratuità dell'Ufficio, deve essere ritenuto essenzialmente oneroso, viste le peculiarità della figura del Curatore e ritenuto che essa non sia inquadrabile nella nozione di mandatario, quanto piuttosto in quella di “ausiliario del magistrato”, in assenza di una normativa specifica può quantificarsi il suo compenso utilizzando i parametri del DPR n. 115/2002.
Il Tribunale di Pisa non condivide la diffusa tesi secondo la quale dovrebbe ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore, con il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ragioni di giustizia sostanziale impongono di considerare che, ove il Tribunale debba nominare un Curatore Speciale del minore, la relativa spesa debba essere sostenuta dal genitore stesso, trattandosi di spesa stabilita dal Giudice necessaria nel superiore interesse del figlio minore, essendo vieppiù contrario a giustizia far ricadere sull'Erario e dunque sulla collettività oneri di spesa, connessi ai compensi e spese del Curatore, spesso derivanti da violazioni da parte dei genitori, o di uno di essi, ai propri doveri nei confronti della prole.
Tuttavia, non può procedersi nel caso di specie a tale liquidazione, poiché il giudizio è già stato definito con pronuncia sulle spese e quindi il giudice è ormai privo del potere di provvedere in tal senso.
Ne consegue inevitabilmente il rigetto dell'istanza.
editor: Fossati Cesare
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