Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 gennaio 2025 n. 2480
Martedì, 21 Gennaio 2025
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
![]() |
Se l’indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.)”.
Anche in relazione al divieto di avvicinamento, valgono le considerazioni espresse della Sezioni Unite a proposito della rivalutazione delle esigenze cautelari per l’ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari; ove siano inattuabili gli arresti con controllo elettronico, non subentra, infatti, alcun automatismo - né a favore dell’indagato (arresti “semplici”), né a suo sfavore (custodia in carcere) -, occorrendo invece rivalutare l’idoneità, la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto.
Allo stesso modo, ove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla.
Nel caso di specie, non sussisteva l’impraticabilità tecnica del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico poiché era l’indagato che ricusava il presidio disposto.
Atti persecutori – Provvedimento applicativo del cd. Braccialetto elettronico – Gravi indizi di colpevolezza – Coercizione cautelare - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.; art. 274, 282-bis, 282-ter cod. proc. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con L. 27 giugno 2013, n. 77.
editor: Cianciolo Valeria
Mercoledì, 5 Febbraio 2025
Atti sessuali con minori in ambito scolastico - Cass. Pen., Sez. III, ... |
Mercoledì, 5 Febbraio 2025
La configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel reato ... |
Martedì, 4 Febbraio 2025
Violenza sessuale sul posto di lavoro e lista dei testi sovrabbondante - ... |
Venerdì, 31 Gennaio 2025
L'asfissiante "corteggiamento" non gradito è stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. ... |