Gratuità delle prestazioni socioassistenziali per i malati di Alzheimer ricoverati in RSA. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 17 ottobre 2024, n. 26943
![]() |
Le prestazioni socioassistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità, con conseguente nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta. Tanto premesso, l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde. Ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dalla Pubblica Amministrazione.
Rif. Leg. artt. 1, 3, 19, 53 e 63 L. 23 dicembre 1978, n. 833; Art. 30 L. 27 dicembre 1978 n. 730; Art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Prestazioni socio-assistenziali – Prestazioni sanitarie – Connessione – Gratuita
Parte attrice chiedeva al Tribunale di Milano di accertare la nullità dell'impegno assunto di provvedere al pagamento della retta di ricovero presso una R.S.A. della madre, affetta dal morbo di Alzheimer, e, conseguentemente, di dichiarare che nulla era dovuto riguardo a tale impegno, con condanna delle convenute Azienda Sanitaria Locale e Regione, alla restituzione della somma versata. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello la quale riteneva insussistenti, nella specie, i requisiti affinché l'appellante avesse diritto alla gratuità delle prestazioni assistenziali.
La Suprema Corte precisa che laddove le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio assistenziale, prevale, in ogni caso, "la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria”: in tal caso, l'intervento sanitario - socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 34590/2023).
La Corte d'Appello ha omesso di valutare in concreto il nesso di strumentalità necessaria tra le prestazioni di natura sanitaria e quelle che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socioassistenziale, non compiendo il doveroso scrutinio sulla sussistenza della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione che determina l'integrale carico degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale. Alla fondatezza del motivo consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
Venerdì, 21 Marzo 2025
Disabilità: l’obbligo di prenotazione del servizio di trasporto pubblico è discriminatorio. Tribunale ... |
Giovedì, 20 Marzo 2025
Conflitto tra due sorelle ostacolo alla nomina di una delle due quale ... |
Lunedì, 17 Marzo 2025
Il disabile non può essere privato, in tutto o in parte, per ... |
Lunedì, 17 Marzo 2025
Sul risarcimento del danno per la perdita della possibilità di avere uno ... |