Stalking. Sufficiente lo stato di ansia e di timore della vittima - Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 gennaio 2025 n. 2478

Cass. Pen., Sez. V, sentenza 21 gennaio 2025 n. 2478- Pres. Guardiano, Cons. Rel. Belmonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è essenziale ai fini della sussistenza del reato di stalking, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, essendo irrilevante a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa.


Atti persecutori – Specificità dei motivi del ricorso in cassazione - Mutamento delle abitudini di vita della persona offesa - Rif. Leg. artt. 612-bis e 612-ter cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria