Quando vi è concorso fra reato di maltrattamenti e reato di violenza sessuale - Cass. Pen., Sez. III, sent. 17 gennaio 2025 n. 2055
Martedì, 21 Gennaio 2025
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
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Il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbito da quello di violenza sessuale "soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti.
Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.
Maltrattamenti – Violenza sessuale – Concorso fra i reato di maltrattamenti e reato di violenza sessuale – Presupposti - Assorbimento - Ne bis in idem processuale - Rif. Leg. artt. 62-bis, 133, 572 e 609 - bis cod. pen.; artt. 606 e 649 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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