L’assegnatario perde il diritto di godere della casa familiare solo in virtù di un provvedimento di revoca. Tribunale di Rovigo, sent. 12 dicembre 2024
In sede di opposizione all'esecuzione non è contestabile la validità, legittimità o giustizia del provvedimento che costituisce il titolo esecutivo, allorquando siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione.
Il potere decisorio attribuito al giudice dell’opposizione è infatti limitato all'accertamento negativo della sussistenza del diritto del precettante a procedere all'esecuzione forzata al momento in cui essa è iniziata. Risulta precluso al giudicante in opposizione il potere di modificare la portata e l'efficacia del titolo in base ad eccezioni o difese che avrebbero potuto e/o dovuto dedursi nel giudizio preordinato alla sua formazione ovvero, quale motivi d'impugnazione, nei gradi successivi, se previsti dalla legge. Soltanto qualora sopravvengano circostanze tali da limitare od annullare l'efficacia del titolo esecutivo, esse andranno verificate non in sede di opposizione al precetto ma dal giudice dell'esecuzione, cui è devoluto anche il compito di stabilire le modalità di attuazione coattiva del titolo in questione.
Conf. da ultimo Cass., 7.5.2015, n. 9247
Assegnazione casa familiare – Trasferimento della residenza – Revoca – Titolo esecutivo – Opposizione
Rif. Leg. Art. 615 c.p.c.; Art. 337 – sexies c.c.
Il Tribunale di Rovigo è chiamato a pronunciarsi sull’opposizione all’atto di precetto per il rilascio dell’immobile adibito a casa familiare e assegnato alla moglie, la quale, secondo l’opponente, avrebbe rinunciato al godimento del diritto di abitazione riconosciutole in sede di divorzio per avere trasferito la propria residenza (e quella del figlio) presso altra abitazione.
Il Tribunale rileva che, come la costituzione del diritto di assegnazione, consegue ad una pronuncia giurisdizionale, così la perdita dello stesso, da parte dell’assegnatario, deriva da un provvedimento giudiziale di revoca, non essendo sufficiente la semplice circostanza che l’assegnatario abbia cessato di abitare nello stesso.
Nel caso di specie, l’opponente si è limitato a dedurre, come unico motivo di opposizione, la cessazione del diritto di abitazione ex art. 337-sexies c.c. in capo a parte convenuta senza tuttavia né allegare, né provare l’avvenuta revoca del provvedimento di assegnazione.
Avendo l’opponente utilizzato uno strumento processuale che non consente la modifica della portata e dell'efficacia del titolo azionato, in base ad eccezioni che nel diverso giudizio di modifica delle condizioni di divorzio avrebbero condotto alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, l’opposizione va rigettata.
editor: Fossati Cesare
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