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Il comproprietario che richieda la divisione con assegnazione dell'intero ha diritto ad ottenere la piena proprietà. Tribunale di Ivrea, sent. 7 gennaio 2025

Venerdì, 17 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Merito
Tribunale di Ivrea, Sentenza del 7 gennaio 2025, n. 5, Giudice Dott. Augusto Salustri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720  c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento al tempo dell’apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore da commisurare all'entità economica esistente al momento dell'attribuzione. In ogni caso, il trasferimento non è subordinato al pagamento del corrispettivo, perseguendo, la sentenza che pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, e non costituendo pertanto, l'adempimento di tale obbligo, condizione di efficacia della sentenza di divisione.

Conformi Cass. civ. Sez. II Sent., 23/08/2023, n. 25123 - Cass. Sentenza n. 1656 del 23.01.2017

Rif. Leg. Artt. 718, 720, 727, 1110, 1114, 2817, 2825 c.c.; Artt. 785, 789 c.p.c.

Divisione immobiliare – Attribuzione intero – Ripartizione delle quote – Conguaglio – Trasferimento della proprietà

L’indivisibilità dei beni dichiarata nella C.T.U. licenziata in corso di causa determina l’accoglimento della domanda di attribuzione, avanzata da parte ricorrente, per l’intero, salva la comproprietà in regime di comunione legale con il coniuge e salvo conguaglio nella misura non contestata.

Appurato che il versamento del corrispettivo non è condizione del trasferimento dei beni, il Tribunale stabilisce che l'importo dovuto dalla ricorrente al condividente a titolo di conguaglio venga corrisposto in favore del creditore ipotecario in ragione del disposto dell’art. 2825, quarto  comma, c.c. a tenore del quale se al debitore che ha costituito l'ipoteca non vengono assegnati beni in natura, ma una somma di denaro, su di essa potranno fare valere le loro ragioni i creditori con prelazione determinata dalla data di iscrizione della garanzia ipotecaria e nel limite del valore dei beni precedentemente ipotecati (cfr. Cass. 1270/1967).

Al comproprietario che richieda la divisione con assegnazione dell'intero spetta quindi la piena proprietà libera dalle ipoteche iscritte sulla quota di altri comunisti atteso che la garanzia ipotecaria si trasforma in un diritto di pegno sul conguaglio liquidato in denaro.

editor: Fossati Cesare