Borsa Erasmus +: l’importo versato ad uno studente non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito del genitore che lo ha a carico - CGUE, Sez. V, Sent., 16 gennaio 2025, causa C-277/23
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Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che, al fine di determinare l’importo della deduzione di base a carattere personale cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilità a fini educativi di cui il figlio ha beneficiato nell’ambito del programma Erasmus +, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell’ambito del calcolo dell’imposta sul reddito.
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Calcolo dell’importo della deduzione di base a carattere personale per il figlio a carico che ha beneficiato del sostegno alla mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + –– Tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità delle persone fisiche cui fa riferimento detto regolamento; Rif. Leg. Articolo 21, paragrafo 1, TFUE e Regolamento (UE) n. 1288/2013.
editor: Ferrandi Francesca
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