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Esclusa la responsabilità civile dell’avvocato se la scelta condivisa con il cliente viene assunta in base ad un’adeguata informazione - Cass. Civ., Sez. III, ord. 9 gennaio 2025 n. 469

Giovedì, 16 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 9 gennaio 2025 n. 469 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Tatangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell'azione di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati per la gestione di un incarico difensivo riguardante la procedura di espropriazione, non sussiste grave inadempimento da parte del professionista che abbia concordato con i clienti una strategia processuale diversa rispetto a quella sostenuta dagli stessi in giudizio, purché sia provata l'effettiva condivisione e informazione sulla scelta adottata tra il professionista e il cliente.

La S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che la corte territoriale avesse operato una prudente valutazione delle prove emergenti dagli atti e, all’esito di tale valutazione, ha concluso che «gli avvocati tenuti a offrire la prova dell’adempimento alle proprie obbligazioni professionali, hanno allegato plurimi e concordanti elementi logico-documentali che costituiscono presunzioni univocamente convergenti nel provare che l’informativa ai clienti del deposito della sentenza è stata resa e che la decisione sulla mancata impugnativa è stata discussa e condivisa con i clienti».

Avvocati - Contratto d'opera professionale – Responsabilità dell’avvocato - Informativa ai clienti - Scelta concordata dai professionisti con i clienti – Rif. Leg. artt. 1176, 1218, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.



Avvocati - Contratto d'opera professionale – Responsabilità dell’avvocato - Informativa ai clienti - Scelta concordata dai professionisti con i clienti – Rif. Leg. artt. 1176, 1218, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria