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La continua denigrazione della moglie può determinare l’addebito della separazione. Tribunale di Verona, sent. 9 gennaio 2025

Tribunale di Verona, Est. Vaccari, sentenza 9.01.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La condotta del marito di costante svalutazione e denigrazione di fronte ai figli della moglie sia come donna che come madre, al fine di dimostrare la sua inadeguatezza come genitore, integra appieno la violazione del dovere di assistenza morale conseguente al matrimonio atteso che esso comporta anche un sostegno, personale e motivazionale, volto a favorire nell’altro coniuge il superamento delle difficoltà che lo stesso possa incontrare, anche a causa delle sue caratteristiche caratteriali, nell’affrontare il ruolo di genitore e, con esso, una certa autonomia nel rapporto con i figli.

Tale condotta può poi avere anche un nesso causale diretto sul venir meno dell’affectio coniugalis e giustificare pertanto l’addebito della separazione qualora conduca la donna in uno stato dapprima di soggezione e poi di sempre maggiore frustrazione alla quale ella intenda reagire promuovendo il giudizio di separazione.

 

Rif. Leg. Artt. 143, 151 c.c.

Addebito separazione – Denigrazione e svilimento del coniuge – Frustrazione - Oneri di mantenimento coniuge e figli – Affidamento al Servizio Sociale – Collocazione dei minori

Dopo avere pronunciato sullo status, il Tribunale di Verona decide sulla domanda di addebito della separazione al marito, avanzata dalla ricorrente, nonché la definizione delle condizioni economiche e quelle di affidamento e mantenimento dei figli.

La prima è ritenuta fondata e viene accolta almeno con riferimento ad una delle tre diverse condotte contrarie ai doveri coniugali attribuite al marito, intento in un’opera di sottile svalutazione e denigrazione della coniuge, sia come donna che come madre.

Tenuto conto delle conclusioni della C.T.U. e della volontà di uno dei figli di rimanere collocato presso il padre, il Tribunale ritiene di affidare i quattro minori al Servizio Sociale competente per territorio, collocandone stabilmente tre presso la mamma e l’altro presso il papà.

Quanto ora ai provvedimenti di contenuto economico, viene ribadita l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della ricorrente, essendo il divario economico tra le parti compensato dalla valenza economica dell’assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente e non avendo quest’ultima nulla dedotto circa il tenore di vita della famiglia durante gli anni del matrimonio.

A carico del padre viene posto l’onere di contribuire al mantenimento dei tre figli minori che risiedono prevalentemente presso la madre, mediante versamento di una somma mensile oltre alla metà delle spese straordinarie, e di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie in favore del figlio collocato presso di sé. 

editor: Fossati Cesare