Obbligazioni alimentari: inaccoglibile la domanda di arricchimento senza causa in difetto del requisito della sussidiarietà. Tribunale di Pistoia, sent. 3 dicembre 2024
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L’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo, quindi, dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. Pertanto, qualora nel contesto dell’opposizione a precetto per una obbligazione alimentare, l’opponente abbia spiegato domanda di ripetizione dell’indebito, la sussistenza e la proposizione di tale azione da parte dell’opponente - a prescindere dall’esito negativo della stessa - rende di per sé inattuabile la tutela di cui all’art. 2041 c.c.
Rif. Leg. Artt. 2033, 2041 c.c.; Art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto – Obbligo di mantenimento dei figli – Mantenimento diretto e indiretto – Ripetizione dell’indebito – Arricchimento senza causa - Sussidiarietà
Nanti il Tribunale di Pistoia viene proposta opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c. avverso l’atto di precetto con il quale è stato intimato all’opponente il pagamento della somma dovuta a titolo di mantenimento dei figli in forza della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pisa, aveva determinato l’assegno di mantenimento per ciascuno dei due figli a carico dello stesso opponente con decorrenza dalla data di deposito della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il regime di mantenimento ordinario concordato in sede di separazione e vigente sino alla pronuncia della sentenza di secondo grado era quello del mantenimento diretto.
Ritiene il Tribunale che tale contributo vada a sommarsi e non a sostituire quanto versato dall’opponente a titolo di mantenimento diretto nel medesimo periodo, con la conseguenza che il relativo esborso non è suscettibile di essere portato in compensazione con il debito oggetto dell’assegno previsto dalla Corte d’Appello.
L’opposizione pertanto non viene ritenuta fondata e, per l’effetto, viene respinta l’azione di ripetizione dell’indebito.
Anche la domanda svolta ai sensi dell’art. 2041 c.c., in ragione dell’indebito arricchimento trattandosi di importi corrisposti in eccesso rispetto all’assegno di mantenimento stabilito dalla Corte d’Appello, viene rigettata per difetto del requisito della sussidiarietà.
editor: Fossati Cesare
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