La produzione in giudizio della controdichiarazione prova la simulazione dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio. Tribunale di Cosenza, sent. 9 dicembre 2024

Tribunale di Cosenza, sentenza 9.12.2024 n. 2300 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione e divorzio, a dispetto della loro ratifica mediante provvedimento giudiziale che ha natura meramente dichiarativa e non incidente sulla natura contrattuale, non perdono la loro connotazione negoziale, che ne consente le ordinarie impugnative a tutela delle parti e dei terzi, tra cui l'azione di simulazione, che ha natura di accertamento (negativo) della inefficacia assoluta del contratto simulato, essendo, tra le parti, libera la prova della simulazione solo nell'ipotesi di contratto dissimulato illecito, in caso di simulazione relativa (art. 1417 c.c.). In tutti gli altri casi, configurandosi l'accordo simulatorio come patto contrario al contenuto del contratto, la parte che invoca l'esecuzione del negozio dissimulato (anche formale) deve dare prova della sua esistenza, mediante l'esibizione della controdichiarazione, che assume la natura di dichiarazione non di volontà, ma di scienza, probatoria dell'accordo simulatorio, rimanendo la prova per testi ammissibile solo in caso di documento smarrito senza colpa.

Rif. Leg. Art. 1417 c.c

Accordi negoziali tra i coniugi – Simulazione – Prova – Modifica delle condizioni di divorzio

Parte ricorrente, nel procedimento instaurato nanti il Tribunale di Cosenza con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.c., deduce che, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo del marito di corrispondere un assegno mensile in favore della moglie, si era addivenuti ad accordo transattivo in base al quale l'assegno veniva rimodulato nella somma depositata ed approvata dal Tribunale di Castrovillari; ma tale transazione era frutto di accordo fittizio, rimanendo invece pattuito tra le parti che il marito avrebbe continuato a versare l'importo complessivo come stabilito in sede di divorzio, di cui una parte versata da un terzo e il residuo in contanti.

Il Tribunale di Cosenza ritiene che la produzione in giudizio della controdichiarazione all’accordo simulato assolva all’onere probatorio gravante sulla ricorrente ai sensi di legge, consentendo l'accoglimento della domanda proposta, cumulativa, di accertamento (negativo) della simulazione dell'accordo ratificato dal Tribunale di Castrovillari ed altresì di adempimento degli obblighi nascenti dal contratto dissimulato.

Non è tuttavia possibile per il Tribunale di Cosenza accogliere la domanda di reviviscenza del provvedimento che imponeva il pagamento di un assegno divorzile, non essendo quella la sede utile ad ottenere anche la declaratoria dell'importo rivalutato dell'assegno ed altresì dell'obbligo di versamento diretto da parte del terzo, atteso che l'accordo dissimulato ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'obbligo di versamento di un assegno divorzile di cui una parte in contanti. La domanda attorea viene dunque accolta per quanto di ragione.

editor: Fossati Cesare