Maltrattamenti e impossibilità di escutere la teste per decadimento cognitivo - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 gennaio 2025 n. 1086
Lunedì, 13 Gennaio 2025
Giurisprudenza
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
L'assenza di contraddittorio può essere controbilanciata in presenza di "adeguate garanzie procedurali", individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.
Nel caso di specie, la madre, persona offesa, veniva sentita in occasione della presentazione della denuncia, senza che la sua deposizione potesse essere assunta in dibattimento e nel contraddittorio delle parti, in quanto, andava incontro ad un rilevante decadimento cognitivo legato all'età avanzata. Stante l'impossibilità di escutere la teste, le dichiarazioni rese in fase di indagine venivano acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.
La Corte di appello non si era fatta carico di individuare elementi idonei a corroborare le dichiarazioni acquisite in corso di indagine limitandosi a dare atto che la scelta della madre di denunciare il figlio fosse di per sé dimostrativa della genuinità delle dichiarazioni accusatorie.
Maltrattamenti – Processo penale - Assenza di contraddittorio - Garanzie procedurali - Impossibilità di escutere la teste – Decadimento cognitivo - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione – Rif. Leg. artt. 192 e 512 cod. proc. pen.; art. 6 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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