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Integra il reato di molestia telefonare con insistenza ad una figlia - Cass. Pen., Sez. I, sent. 10 gennaio 2025 n. 1008

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 10 gennaio 2025 n. 1008 - Pres. De Marzo, Cons. Rel. Tona per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Se vi sono argomenti in fatto, che dimostrino l'indisponibilità della persona offesa ad accettare i contatti telefonici, la petulanza non può essere esclusa dal fatto che le telefonate erano concentrate tutte durante la giornata e tendenzialmente fuori dagli orari di lavoro o che fossero mosse dall'intento di arrecare il minor disturbo possibile.


Molestia – Rif. Leg. art. 660 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria