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Non costituisce reato il trattenimento della minore all’estero presso la madre se richiesto dalla minore. Tribunale di Prato, Pen., Sent. 18 dicembre 2024

Venerdì, 10 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Minori | Circolazione e residenza | Merito
Tribunale di Prato, Sez. Pen., Est, Napolitano, Sentenza 18.12.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Può integrare causa di esclusione della consapevolezza il motivo plausibile  e giustificato che, seppure non assurga al rango dell’esimente dello stato di necessità, abbia orientato la condotta del genitore inosservante del provvedimento riguardante l’affidamento del figlio, privilegiando il diritto – dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni transitorie e sopravvenute che avrebbero potuto legittimare un ricorso al giudice per la modifica delle disposizioni sull’affidamento e il collocamento, sussistendone i presupposti, ancorché di fatto non sia stata attivata alcuna iniziativa

Conf. Cass. Sez. VI n. 7611 del 11.12.2014, Sez. VI del 19.06.2006

Rif. Leg. Art. 574-bis c.p.

Trasferimento di minore all’estero - Reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero – Diniego del minore – Sofferenze per il minore – Motivi – Giustificazione

La vicenda processuale origina da una querela sporta nei confronti della coniuge separata consensualmente che, trasferitasi in Germania, contravvenendo alle condizioni di affidamento e collocamento concordate nanti il Tribunale e agli accordi successivamente raggiunti con scrittura privata, allo scadere del periodo di tre mesi pattuito per consentire una breve permanenza della figlia quindicenne presso di sè, non riaccompagnava la minore in Italia né si adoperava per agevolare il rientro.

La valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento non consentiva di ritenere raggiunta la prova in merito al reato contestato.

Il temporaneo trasferimento, infatti, era stato oggetto di un’espressa convenzione tra i genitori e come emerso durante l’istruttoria dibattimentale un fermo diniego al ritorno in Italia era stato opposto dalla minore che non tollerava la compagna del padre.

Al riguardo, non possono essere trascurati i desideri della figlia la quale, ancorché minorenne, era in grado di esprimere idee e opinioni personali che meritavano considerazione ed ascolto. Vieppiù anche il padre aveva ipotizzato la possibilità di una proroga della permanenza in Germania, denotando quindi di acconsentire alla diversa situazione che si era creata di fatto e che contrastava con la disciplina dell’affido esclusivo disposto in suo favore. La vicenda alla fine si ricompose in modo naturale, grazie ad un cambiamento di idea della figlia, che decise di fare rientro in Italia per ricongiungersi ai fratelli dei quali sentiva la mancanza.

Non essendo possibile prescindere dal marcato dissenso espresso dalla minore, se non ponendo in essere una forma di coercizione della sua volontà non conforme all’interesse del minore, la condotta dell’imputata risulta giustificata.

editor: Fossati Cesare