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Sulla nozione di residenza abituale del minore d'età - Cass. Civ., Sez. I, 25 dicembre 2024, n. 34422


Si ringraziano per la segnalazione del provvedimento gli Avv.ti Marina Crisafulli, Cinzia Mazzi e Ginevra Tridente 

Cass., civ., Sez. I, 25 dicembre 2024, n. 34422; Pres. Giusti, Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’individuazione della competenza per territorio implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nell’individuazione del luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino. Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, nell'individuare il luogo di residenza del minore, è necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, o se al contrario resti su un piano di verosimile precarietà configurandosi come  espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.


Regolamento facoltativo di competenza - Giudizio di divorzio - Figli minori - Figli - Competenza per territorio - Residenza abituale; Rif. Leg. Art. 473.bis. 11 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca