Patrocinio a Spese dello Stato: il compenso dell’avvocato non può essere liquidato in misura non adeguata al decoro professionale. Tribunale di Brindisi, sent. 18 dicembre 2024

Giovedì, 9 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Avvocato | Merito
Tribunale di Brindisi, Sentenza del 18 dicembre 2024 n. 1828, Dott. Antonio Sardiello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il potere discrezionale riconosciuto al Giudice nella determinazione del compenso dell'avvocato "non può condurre ad una liquidazione che, pur nel rispetto delle indicazioni dell'art.4 del D.M. n. 55 del 2014, remuneri l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma non consona al decoro professionale che l'art. 2233 c.c. pure impone di considerare"

Cfr. Cass. Civ. ord. n.24492 del 30.11.2016

 

Rif. Leg. Art 2233 c.c.; Art. 281-decies c.p.c.; D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm.ii.; Legge 31 dicembre 2012 n. 247

Attività professionale – Compenso – Patrocinio a spese dello Stato – Liquidazione – Parametri forensi – Decoro professionale

Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-decies e ss. c.p.c., revoca il decreto con il quale è stato liquidato in favore dell’avvocato il compenso maturato quale difensore nel giudizio di separazione in misura non conforme ai parametri minimi forensi e non adeguata all’attività effettivamente svolta, senza peraltro alcuna indicazione dell’iter motivazionale seguito dal Giudice.

Nella fattispecie la parte rappresentata dalla ricorrente era stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato e in corso di causa era stato faticosamente raggiunto un accordo tra le parti grazie ad una proficua e laboriosa attività di mediazione e collaborazione dei difensori.

L'art. 4  del D.M. n. 55 del 2014, come novellato col D.M. n. 37 del 2018, ha introdotto limiti precisi al potere del giudice di ridurre i compensi: lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n.10438 del 19 aprile 2023), secondo la quale in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il cinquanta per cento i valori medi delle tabelle ministeriali.

Peraltro la corresponsione del compenso professionale deve essere proporzionata alla quantità e qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche dell'attività legale effettivamente e concretamente svolta nonché della coerenza con i compensi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 .

Nel caso di specie, invece, il provvedimento di liquidazione ha operato una duplice diminuzione, prima decurtando il compenso richiesto in misura inferiore ai minimi parametrici e poi, ulteriormente, riducendolo della metà in termini percentuali.

In ragione di ciò viene accolta l’istanza della ricorrente di nuova liquidazione del compenso.

editor: Fossati Cesare