Diniego della cittadinanza per lo straniero che ha commesso reati - T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, sent. 3 gennaio 2025 n. 95
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L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione che deve valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l'inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica.
Lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno i constatati motivi ostativi alla concessione dello status anelato, esso è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno.
Il diniego della cittadinanza non impedisce di ripresentare l'istanza nel futuro e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessata può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
Stranieri – Cittadinanza – Discrezionalità della P.A. – Diniego della cittadinanza – Rif. Leg. art. 9, comma 1, lettera f), della L. 5 febbraio 1992, n. 91; artt. 495, 629 e 648 c.p.; art. 8 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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