Art. 38 disp.att. c.c.: la vis attractiva del Tribunale Ordinario non opera quando il procedimento pende in Cassazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 25 dicembre 2024, n. 34424
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In tema di “competenza per attrazione”, il disposto dell’art. 38 disp. att. c.c. reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto dalla menzionata norma, sia ancora pendente davanti al Giudice di merito anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione.
Rif. Leg. Art. 38 disp.att. c.c.; Artt. 39, 473-bis.40, 473-bis.42 c.p.c.
Competenza – Litispendenza – Provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale – Vis attractiva
Nella fattispecie, nel costituirsi in un procedimento promosso nanti il Tribunale per i Minorenni di Bologna ai sensi degli articoli 330 e ss. c.c. e 473- bis.40 e 473-bis.42 c.p.c. per chiedere provvedimenti ablativi, sospensivi o limitativi della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, un padre, accusato di aver tenuto atteggiamenti anche maltrattanti verso le due figlie, ha eccepito la litispendenza e, in ogni caso, l'incompetenza ex art. 38, primo comma, disp. att. c.c. per essere pendente giudizio di cassazione nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
A definizione del predetto procedimento, il Tribunale per i Minorenni respingeva l’eccezione di litispendenza, ma accoglieva l’eccezione di incompetenza ex art. 38, primo comma, disp. att. c.c., ritenendo irrilevante l'intervenuta rinuncia, nelle more, del ricorso per cassazione.
Oggi la Suprema Corte ricorda che il novellato art. 38, comma, disp. att. c.c. ha ampliato l’ambito operativo della “competenza per attrazione” in favore del Tribunale ordinario, prevedendo espressamente che quest’ultimo sia competente per l’adozione di misure limitative e ablative della responsabilità genitoriale, non solo quando il menzionato Tribunale ordinario sia stato adito (per statuire nelle controversie ivi indicate) prima del Tribunale per i minorenni (e il giudizio sia ancora pendente), ma anche quando sia adito successivamente a quest’ultimo.
Quale previsione che deroga alla competenza del Tribunale per i minorenni, la norma deve essere interpretata in senso tassativo e restrittivo, con conseguente riespansione della competenza del predetto Tribunale qualora il presupposto della vis attractiva venga meno.
In tale ottica, è evidente che la disciplina contenuta nell’art. 38 disp. att. c.c. può operare se e nei limiti in cui la trattazione unitaria delle domande sia possibile, ma diversamente accade nel caso in cui il giudizio avviato davanti al Tribunale ordinario, e deciso anche dal Giudice dell’Appello, sia pendente davanti al giudice di legittimità, e ciò in ragione della natura vincolata del ricorso per cassazione.
In tali circostanze, il Tribunale per i minorenni può, eventualmente, valutare la sospensione del processo ex art 295 c.p.c., in presenza dei presupposti di legge, ove dalla decisione del giudice di legittimità dipenda la decisione della causa, ferma restando la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti durante la sospensione (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5779 del 14/06/1990).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri che devono ritenersi assorbiti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale per i minorenni di Bologna.
editor: Fossati Cesare
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