Il detenuto ha il diritto di svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità - Cass. Pen., Sez. I, sent. 2 gennaio 2025 n. 8
La libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona.
I colloqui non costituiscono una mera aspettativa, bensì un vero diritto per il detenuto, la cui fruizione può essere negata solo per ragioni attinenti la sua condotta.
Diritti della persona – Diritti del detenuto – Diritto all’intimità affettiva – Rif. Leg. artt. 18 e 35-bis ord. pen art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 666, comma 2, cod. proc. pen.; artt. 27 Cost. e 117 Cost.; art. 8 CEDU
editor: Cianciolo Valeria
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