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Divisione ereditaria: la formazione proporzionale dei lotti spetta al giudice del merito. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 15 dicembre 2024, n. 32640

Lunedì, 6 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Sez. II, Est. Mondini, ord. 15.12.24 n.32640 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio stabilito dall'art. 727  c.c. in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima; ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i detti lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato

Cfr. Cass. n. 29733 del 2017

Rif. Leg. Artt. 718, 727 c.c

 

Scioglimento della comunione – Formazione dei lotti – Divisione dei beni in natura – Formazione delle porzioni

 

La Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi in tema di divisone ereditaria.

In ordine alla asserita violazione o falsa applicazione degli artt. 718 e/o 727  c.c. è chiarito che in sede di formazione delle porzioni non si richiede necessariamente un’assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli.

Il diritto dei condividenti ad una porzione in natura infatti consiste nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie di immobili, mobili e crediti, dovendosi evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da ripartire.

Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole unità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cfr. Cass. n. 15105 del 2000; Cass. n. 573 del 2011 e Cass. n. 17862 del 2020).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha precisato che i lotti formati in base al progetto divisionale del C.T.U. comprendevano beni omogenei ed erano stati definiti con riguardo all'esigenza di non disperdere utilità.

Né ha rilevanza giuridica la residenza in un determinato immobile come criterio di attribuzione dell'immobile stesso.

Inammissibili gli ulteriori profili di impugnazione, non sussistendo i denunciati vizi di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né un omesso esame, né un difetto di motivazione, ma riducendosi le doglianze del ricorrente alla richiesta di nuove valutazioni di merito improponibili nel giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare