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La disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell’assegno divorzile. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 31 dicembre 2024, n. 35225

Venerdì, 3 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Parise, Ord., 31/12/2024, n. 35225 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 , richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto

Cass. Sez. Un. n. 18287/2018

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

 

Assegno divorzile  – Funzione assistenziale, compensativo-perequativa  – Disparità economica e redditiuale – Contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge – Impossibilità oggettiva di lavorare – Età del richiedente – Durata del matrimonio – Tenore di vita - Inconferenza

 

Viene oggi impugnata la pronuncia della Corte d’Appello di Perugia, la quale ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto, riconoscendo in favore dell'appellante il pagamento dell’assegno divorzile.

Precisata la natura dell’appello, quale mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, prescindendo, il principio della necessaria specificità dei motivi previsto dall'art. 342 , comma 1, c.p.c. da qualsiasi particolare rigore di forme, la Corte rigetta anche gli altri motivi di impugnazione in quanto inammissibili.

In punto assegno divorzile, la Corte territoriale, dopo aver accertato il prerequisito dello squilibrio patrimoniale e reddituale tra i coniugi, ha valutato approfonditamente e con motivazione adeguata ogni profilo anche relativo al contributo dato alla famiglia dall'ex moglie nel corso del matrimonio e in ordine all'oggettiva impossibilità per quest'ultima di superare la disparità economica evidenziata attraverso un collocamento nel mondo del lavoro, ritenuto estremamente difficile, soprattutto in Russia nello stato di guerra, avuto altresì riguardo all'età della beneficiaria (54 anni) e alla durata del matrimonio (18 anni).

A fronte di un percorso motivazionale chiaro, preciso e lineare, il ricorrente genericamente richiama il requisito del "tenore di vita", inconferente in base alla più recente giurisprudenza in tema di assegno divorzile, limitandosi a riproporre la propria ricostruzione dei fatti, senza svolgere alcuna critica compiuta e pertinente alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché sollecitando impropriamente una inammissibile rivisitazione del merito Il ricorso pertanto viene respinto.

editor: Fossati Cesare