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Le violenze inflitte al coniuge determinano l’addebito della separazione e la condanna al risarcimento dei danni. Corte d’Appello di Ancona, sent. 16 dicembre 2024

C.d.A. Ancona,  Est. Rascioni, sentenza 16.12.24 n.1762 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Vieppiù, ove sia stato accertato un comportamento tale da integrare un illecito rilevante ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., la violazione degli obblighi coniugali può giustificare non soltanto l’addebito della separazione, ma anche la condanna al risarcimento dei danni.

Conf. Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024; Cass. Sez. I, ordinanza n.16740 del 06.08.2020

Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156, 2043 c.c.

Violazione obblighi coniugali – Addebito separazione – Violenza – Azione di risarcimento dei danni

Nanti la Corte d’Appello di Ancona viene impugnata la sentenza del Tribunale di Pesaro il quale, dopo avere dichiarato la separazione personale tra i coniugi con pronuncia parziale, ha rigettato le reciproche domande di addebito, ponendo a carico del marito un consistente assegno mensile quale concorso nel mantenimento della moglie e il contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie in favore del figlio.

Riunite le rispettive impugnazioni, la Corte accoglie il primo e principale motivo d’appello della moglie, ritenendo che i comportamenti violenti e aggressivi del marito non possano trovare alcuna giustificazione nella sua particolare gelosia, né nelle problematiche psichiche desumibili dalla documentazione medica prodotta in giudizio (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.10711 del 20.04.2023).

In riforma della sentenza di primo grado, quindi, la separazione viene addebitata al marito.

L’impugnazione viene condivisa anche sotto il profilo del risarcimento del danno, avendo l’istruttoria consentito di accertare comportamenti del marito astrattamente riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, tali da determinare un concreto turbamento nella moglie nell’ultimo periodo della relazione coniugale.

Rigettato il motivo di impugnazione proposto dal marito che chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, in virtù del principio secondo il quale l’accertamento di eventuali condotte violente “esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024).

In ultimo viene rigettata l’istanza proposta dalla moglie appellante ai sensi dell’art. 89 c.p.c., nonché la domanda ex art. 96 c.p.c.

editor: Fossati Cesare