Impugnazione in materia di protezione internazionale: no alla cancellazione della causa dal ruolo se la parte non provvede al deposito delle note scritte. Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2024, n. 31849
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Nelle controversie ex art. 35-bis del D.Lgs. n.25/2008 aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art.35 del D.Lgs. n.25/2008, a seguito del mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale, ove il giudice ritenga di procedere all’udienza di comparizione mediante la forma sostitutiva del deposito di note scritte, ai sensi dell’art.127-ter c.p.c., la disciplina ivi dettata ratione temporis risulta applicabile solo ed in quanto compatibile con il procedimento di cui allo stesso art.35-bis e all’art.737 e ss c.p.c.: ne consegue che, ove il giudice abbia fissato il primo ed il secondo termine ex art.127-ter, comma quarto, c.p.c. per il deposito di note scritte e questi termini siano decorsi senza che alcuna parte abbia provveduto all’incombente, il giudice non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo, ma dovrà decidere nel merito, non essendo compatibile l’esito estintivo con il procedimento dettato per il riconoscimento della protezione internazionale, per il quale resta esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.
Rif. Leg. Artt. 35, 35-bis D. Lgs. 28 gennaio 1998, n. 25; Art. 127-ter c.p.c.
Impugnazione – Protezione Internazionale - Diniego - Note scritte - Cancellazione della causa dal ruolo – Estinzione del processo – Disinteresse
Nella fattispecie, un cittadino del Marocco proponeva ricorso per cassazione avverso il Decreto di diniego di protezione internazionale emesso dal Tribunale che dopo avere disposto la sostituzione dell’udienza con il deposito delle note scritte ex art. 127 – ter c.p.c., scaduto il termine, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e ha dichiarato l’estinzione del processo, in virtù del disposto di cui all’art. 127 - ter, comma quarto, secondo periodo, c.p.c.
La Corte di Cassazione accoglie l’impugnazione, non prima avere ripercorso le modiche processuali subite dal rito applicabile alle controversie in materia.
Nel procedimento in unico grado di merito di riconoscimento della protezione dello straniero, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere. E in base al dettato dell’art.35-bis d.lgs. n. 25/2008, ferma l’applicazione del rito camerale ex art.737 e ss. c.p.c., la fissazione dell’udienza di comparizione costituisce una eventualità rimessa al giudice in relazione alle fattispecie espressamente disciplinate ed al caso concreto.
Peraltro, secondo principio consolidato della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19701/2010, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.
Pertanto, nel caso di specie, cassata la decisione di merito di unico grado, la controversia va rinviata dinanzi al Tribunale di Venezia per la delibazione del merito della domanda di protezione internazionale, regolarmente introdotta e non passibile di essere definita in rito con una dichiarazione di estinzione a seguito del mancato deposito delle note scritte ex art.127-ter, quarto comma, c.p.c.
Assorbito il secondo motivo di ricorso.
editor: Fossati Cesare
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